Lo stemma di Ripabottoni
Comune di Ripabottoni


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ALBO PRETORIO

I U C - 2 0 1 7

La continua trasformazione della macchina pubblica italiana ha per l'ennesima volta coinvolto i comuni con la parziale modifica della già conosciuta imposta chiamata IUC che, quest'anno e per ora, NON subisce modifiche rispetto al 2016.

IUC sta per "Imposta Unica Comunale" che unica non è in quanto è la somma di tre tributi:

Per la TARI (TASSA RIFIUTI) la base imponibile è costituita, per le utenze domestiche, dalla superficie dei fabbricati e dalla composizione del nucleo familiare che, con un calcolo complicatissimo, danno vita a una tariffa differenziata per utenze.
Si paga sempre tramite F24 che verrà inviato a casa degli utenti.

Per la TASI e IMU, invece, la base imponibile dell'imposta è la rendita catastale dell'immobile.
Conosciuta questa occorre effettuare qualche piccola operazione. Le stesse fatte sino ad ora per l'IMU
Una prima operazione è rivalutare la rendita catastale del 5% (Rendita catastale x 1,05 (La rendita catastale è rilevabile da una qualsiasi visura catastale effettuabile gratuitamente presso tutti gli uffici tecnici erariali d'Italia).

Seconda operazione. La rendita, rivalutata del 5%, va moltiplicata: Per l'IMU, fermo restando l'esenzione per le prime case che NON siano accatastate come A1, A8, A9 (Abitazioni Signorili, Ville e Castelli) l'imponibile così ottenuto, a Ripabottoni, va moltiplicato per 0,76% (Due punti in meno rispetto al passato).
Le sole prime case accatastate come A1, A8, A9 (Abitazioni Signorili, Ville e Castelli) l'imponibile va moltiplicato per 0,4%. Dall'importo di tassa così ottenuto si detraggono € 200,00. [Si ribadisce che per le prime case NON accatastate come A1, A8, A9 (Abitazioni Signorili, Ville e Castelli) vige l'esenzione]


Si conferma che con il Decreto Legge 30 Novembre 2013, n. 133, è stato abrogato il pagamento per l'abitazione principale a meno che detta abitazione non rientri nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Pertanto tutte le abitazioni principali classificate A2, A3, A4, A5, A6, A7 Non pagano.


Per la TASI, invece, l'imponibile IMU va moltiplicato, a Ripabottoni, per 0,25. Le prime case, definite tali come per l'IMU, grande novità per l'anno 2016, non pagano la TASI. Negli anni scorsi (2014 e 2015) scontavano una detrazione di €200,00 qualsiasi fosse il loro accatastamento. Di fatto, a Ripabottoni, tutte le prime abitazioni non hanno mai pagato la TASI. I fabbricati rurali ad uso strumentale scontano l'imposta dello 0,1.
L'abitazione principale è definita dal regolamento.
Per la TASI, al contrario di quando sbandierato dai nostri governanti, le seconde case restano soggette all'imposta.
Il Consiglio Comunale, nella seduta del 09/09/2014, ha approvato le deliberazioni riguardanti il regolamento TIA (TARI, TASI e IMU) e le aliquote.
Di seguito le due deliberazioni in formato PDF: Si invitano gli utenti ad utilizzare il calcolo IMU e TASI di cui al sotto riportato LINK facendo grande attenzione all'acconto già versato.

Data la continua evoluzione della normativa, si consiglia di seguire le notizie di stampa specializzata per ulteriori proroghe e modifiche.
Il pagamento dei tributi può avvenire solo per tramite del modello F24.

Il codice comune da indicare nell'F24 per Ripabottoni è H311.
Per gli altri comuni italiani il codice comune da indicare è quello catastale o meglio conosciuto come codice Belfiore reperibile facilmente al seguente link:
http://www.comuni-italiani.it/alfa/

Al momento valgono le seguenti scadenze:
Il versamento della TASI avviene, in autotassazione, in n. 2 rate di uguale importo scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Il versamento della TARI avviene in un'unica rata scadente trenta giorni dopo l'invio dell'avviso bonario da parte del comune.

I contribuenti sono tenuti ad effettuare il versamento dell'IMU in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Sono esclusi dal pagamento della TASI i terreni agricoli e gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione degli immobili di lusso (A/1, A/8 e A/9)
Per l'IMU Non è esclusa dal pagamento l’unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta di primo grado (Sono parenti di primo grado:Padre/figlio/a, Madre/figlio/a)che la utilizzano come abitazione principale. Per detta unità immobiliare è prevista la riduzione del 50% della base imponibile a condizione che l'atto di concessione in comodato d'uso sia regolarmente registrato.
Di seguito vengono riportati due LINK molto utili per ulteriori spegazioni sull'IMUe TASI e per il calcolo di quanto pagare con relativa stampa del modello F24 con i codici tributo corretti. Dal primo link è facile accedere alle istruzioni e al programma per la compilazione della denuncia TASI e IMU.
Informazioni utili per l'IMU e TASI

Dallo stesso sito è possibile accedere alla pagina di calcolo dell'IMU e TASI oppure è sufficiente cliccare sui seguenti LINK:
Per i ritardari
Pagamento imposte anno 2014 con interessi e sanzioni
ANNO 2016
La dichiarazione TASI
ANNO 2014
Calcola la tua IMU e TASI via web
ANNO 2016
Il calcolo per IUC,IMU, TASI
La dichiarazione TASI

Calcolo IMU e TASI è uno strumento gratuito, semplice e completo che permette di determinare il valore dell'IMU e di compilare, generare e stampare il Modello F24 rilasciato dall'Agenzia delle Entrate per il pagamento delle rate previste con i nuovi codici tributo per l'IMU.



Entrambi i LINK provengono dal sito della


Nel caso l'utente, per qualsiasi tributo comunale, si accorga di aver pagato delle somme in più, può chiedere la compensazione con altri tributi comunali alle condizioni di cui all'art. 48 del regolamento IUC.
MODULISTICA DA UTILIZZARE

Ulteriori spiegazioni e modulistica sono reperibili nell'apposita sezione .

Domanda di iscrizione Tassa Rifiuti ovvero TARI (Ex TARSU, ex TARES)

Domanda di cessazione Tassa Rifiuti ovvero TARI (Ex TARSU, ex TARES)

Qui di seguito i link per scaricare un modello per la richiesta di compensazione. Il modulo è proposto in due versioni:
una compilabile direttamente con Word;
una compilabile in PDF (Se si hanno gli oppurtuni programmi) oppure stampabile per la compilazione a mano.

Nel caso, invece, l'utente, per qualsiasi tributo comunale, voglia accollarsi il "debito tributario altrui", alle condizioni di cui all'art. 48 del regolamento IUC, può effettuare apposita richiesta all'ufficio tributi compilando il seguente modulo. Il modulo è proposto in due versioni:
una compilabile direttamente con Word;
una compilabile in PDF (Se si hanno gli oppurtuni programmi) oppure stampabile per la compilazione a mano.

Per comunicare gli estremi catastali dell'immobile oggetto dell'utenza, può essere utilizzato il seguente modulo, proposto in due versioni:
una compilabile direttamente con Word;
una compilabile in PDF (Se si hanno gli oppurtuni programmi) oppure stampabile per la compilazione a mano.




Ripabottoni, lì 13 Ottobre 2017
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